Rischio incendi Napoli – Dopo il recente incendio dei Camaldoli, il Comune di Napoli ha dichiarato lo stato di grave pericolosità. Lo status per il rischio di incendi sarà valido fino al 15 ottobre 2024. Per ridurlo, Palazzo San Giacomo ha disposto una lunga fila di divieti
L’ordinanza sindacale sul rischio incendi a Napoli
L’ordinanza sindacale numero 474 del 20 giugno 2024 stabilisce che è fatto divieto a chiunque di svolgere, nelle zone boscate, arborate e cespugliate, in tutti i terreni condotti a coltura agraria, a pascoli od incolti, orti, parchi e giardini pubblici e privati ed in aree adiacenti e/o prossime ad esse, comprese strutture e infrastrutture antropizzate poste all’interno delle predette aree, già descritte dall’art. 2 della Legge n. 353/2000, azioni che possano generare pericolo, anche immediato, di incendio, e fra queste:
- – di accendere fuochi di ogni genere, con particolare riguardo alle aree all’aperto nei boschi e fino ad una distanza di 100 m da essi, nonché nei pascoli (art. 75, commi 1 e 3, del Regolamento Regionale di tutela del patrimonio forestale n. 3/2017);
- – di far brillare mine o usare esplosivi; di usare apparecchi a fiamma o elettrici per bruciare metalli- di usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o braci- aprire o ripulire viali parafuoco con l’uso del fuoco;
- – di fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese, o qualsiasi altro materiale acceso o allo stato di brace e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- – di esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta. Meglio note come lanterne volanti. Dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici, o simili. Per le trasgressioni al presente divieto si applicano le sanzioni previste dal comma 6, art. 10, della legge 21 novembre 2000 n. 353 e ss.mm.ii ed ogni altra norma vigente in materia;
- – di fermare e/o sostare al di sopra di vegetazione secca con mezzi a motore caldo;
- – di transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate, di macchia mediterranea e di ogni tipologia di superficie coperta da vegetazione. Fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali, nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti;
- – di mantenere la vegetazione infestante e rifiuti facilmente infiammabili nelle aree esposte agli incendi, specialmente vicino ad abitazioni, fabbricati, aree vincolate, zone boscate, linee ferrate e strade;
- – di impianto di fornaci, depositi o fabbriche di qualsiasi genere. Strumenti che possano innescare incendio ed esplosioni, all’interno dei boschi o a meno di mt. 100 da essi. Inoltre, vietati i fuochi di artificio nei boschi o a meno di 1 chilometro da essi;
- – il divieto di gettare dalle automobili mozziconi di sigaretta lungo le strade confinanti con aree boscate. Ed ancora: all’interno delle stesse o in aree ricoperte da vegetazione erbacea ed arbustiva.